DOMANDA

Il comune, con propria determinazione ha assunto a tempo indeterminato  in data 20 giungo 2019 un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D,  attingendo dalla graduatoria, ancora valida, di altro comune. In data 03/07/2019 è stato depositato il parere della Corte dei Conti, sezione Sardegna, n. 36/2019 che pare escludere la possibilità, anche per gli enti locali, di utilizzo delle graduatorie vigenti di altri comuni anche se  antecedenti all’anno 2019. Alla luce di questo parere, attesa l’esigenza  di capire la regolarità delle procedure adottate dall’ente in merito, considerato che si tratta di una assunzione a tempo indeterminato.

 

RISPOSTA

Il parere della Corte dei Conti della Sardegna ritiene che lo scorrimento delle graduatorie di altro ente sia vietato dallo scorso 1 gennaio 2019.  Tale parere è al momento isolato, anzi non fatto proprio in modo implicito dal parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 72/2019, ma il suo rilievo è stato rilanciato da una specifica comunicazione dell’assessorato regionale per gli enti locali della stessa Sardegna. Se lo si ritiene convincente l’ente dovrebbe revocare in autotutela l’assunzione effettuata, in quanto compiuta in violazione di legge. Tale atto espone l’ente al rischio di un contenzioso da parte dell’assunto che potrà quanto meno vantare il diritto al risarcimento del danno. Ragioni per le quali l’ente potrebbe decidere di non tenere conto del parere in quanto successivo, tesi che una eventuale ispezione potrebbe contestare, anche se a parere di chi scrive non vi sono gli estremi per la maturazione di responsabilità amministrativa.