DOMANDA

Ad un dipendente trasferito in un comune spetta un assegno ad personam per la differenza di trattamento economico fondamentale in godimento? Tale assegno è riassorbibile già con i miglioramenti di cui al CCNL 21.5.1018?

 

RISPOSTA

A mio parere, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 24 luglio 2017, n. 18198 al dipendente trasferito in mobilità spetta un assegno ad personam per la copertura delle sole differenze del trattamento economico fondamentale e non anche di quello accessorio. Tale assegno sarà riassorbito con i miglioramenti contrattuali, a partire da quello del 21 maggio scorso: per cui dalle date di entrata in vigore dei miglioramenti disposti da tale contratto e con una conseguente riduzione dell’assegno ad personam stesso fino a completo riassorbimento della differenza.