DOMANDA

Un Comune ci ha comunicato di voler assumere ai sensi dell’art. 90 TUEL ( ufficio di gabinetto del sindaco) un nostro dipendente, chiedendone contestualmente il collocamento in aspettativa senza assegni.

Noi non intendiamo fare a meno del dipendente, e abbiamo risposto negativamente.

L’amministrazione richiedente ci contesta l’obbligatorietà dell’aspettativa in questione, sulla base dell’argomentazione testuale “…..da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.

Ora, tenuto conto che l’aspettativa senza assegni è disciplinata dall’articolo 11 CCNL14/09/2000 e viene concessa, su richiesta del dipendente “compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio”, ci chiediamo se tale principio vada applicato anche nei casi di incarico ex art 90 oppure, se in tale caso, la concessione dell’aspettativa spetti di diritto.

 

RISPOSTA

A mio avviso l’altro comune ha ragione in quanto trattasi di una aspettativa obbligatoria.