Il divieto contrattuale di fruire nella stessa giornata di più permessi nel caso in cui si faccia
ricorso a quelli per visite mediche, esami specialistici etc non si estende a quelli dello
stesso tipo, né a quelli che configurano l’esercizio di un diritto soggettivo. E’ quanto
chiarisce l’Aran. Il riferimento è alle previsioni di cui all’articolo 51 del CCNL 21 maggio
2018. Viene chiarito in primo luogo che la previsioni contrattuale “in esame riguarda il caso
in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso orario per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre
tipologie di permesso orario”. La finalità della previsione contrattuale è così sintetizzata
dall’Aran: “evitare che l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della
giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività
dell'amministrazione e dei servizi erogati”. La prima è la seguente: la limitazione
contrattuale “concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche
permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il
dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un
secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia”. La seconda deroga
è la seguente: “è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei
casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia
di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna
valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell'art. 33
della legge n. 104/1992 (nda permessi di tre giorni al mese o fino a 2 ore al giorno per
assistere congiunti che hanno un grave handicap) o dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001(cd
permessi pe allattamento); ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto
al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano
comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di
flessibilità applicativa”.