Il provvedimento dell’Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali n. 164/2019

ha stabilito che le informazioni sulle ore di lavoro svolte dai dirigenti e sul relativo
trattamento economico non possono essere oggetto di accesso civico generalizzato, se
non nella forma dei dati aggregati,
In premessa viene ricordato che rientra nell’ambito di attività del Garante “qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) (art. 4,
par. 1, n. 1, del RGPD)”, intendendo in questo modo la nozione di dati personali.
Altro importante elemento posto a premessa del provvedimento è il seguente: “la
normativa europea prevede che si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Viene ricordato che tra i vincoli di trasparenza e di accesso civico non rientrano i seguenti
dati e le seguenti informazioni: “numero di ore di plus orario assegnate ai singoli dirigenti e
valore economico delle stesse associata al nominativo o al numero di matricola del singolo
dirigente”.
Appare legittimo il rigetto delle richieste di accesso sulla base delle seguenti motivazioni: “i
documenti richiesti contengono dettagli relativi alla retribuzione (sebbene solo di risultato)
e, dunque, alla situazione economico-patrimoniale dei soggetti quivi interessati; tale dato
rende – per i soggetti interessati – concreto il rischio di possibili ripercussioni negative sul
piano professionale, sociale e relazionale, potendoli esporre a difficoltà relazionali con i
colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente
lavorativo; la richiesta di accesso civico in esame riguarda documentazione molto risalente
negli anni, riferibile non solo a personale in attività, ma anche a personale in pensione o
addirittura non più in vita”.
Ed ancora, l’accesso civico generalizzato determina un ampliamento “del regime di
pubblicità”, per cui “l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati
personali dei soggetti controinteressati” deve essere valutato alla luce di tale regime.
Di conseguenza “la generale conoscenza delle informazioni richieste (numero di ore di
plus orario con relativo valore economico, assegnato o effettivamente svolto, dai singoli
dirigenti), considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico,
può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del
contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel
pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis,
comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. La documentazione a cui è stato chiesto di
accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, infatti, contiene dati e informazioni personali
afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina
un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti
controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e
sociale, in violazione peraltro anche del principio di minimizzazione dei dati”. Non vi sono
invece controindicazioni sulla “eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati
aggregati” (privi di dati identificativi o del numero di matricola dei singoli dirigenti nonché di
ogni ulteriore informazione che possa identificarli anche indirettamente) riferiti al numero di
ore di plus orario assegnate ai dirigenti dalle quali traggono origine i fondi di risultato e del
valore economico delle ore assegnate”.