Il vincolo della permanenza nella sede di prima assegnazione non si applica ai dirigenti: lo
afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia n. 462/2019 con riferimento ad una amministrazione statale, segnatamente
una prefettura. La indicazione fa riferimento alle previsioni dell’articolo 35, comma 5 bis,
d.lgs. n. 165/2001 per le quali “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni”. Tale disposizione è stata estesa
anche al personale degli enti locali e delle regioni dalla legge di conversione del d.l. n.
4/2019. La deliberazione richiama la necessità che nelle procedure di conferimento di
incarichi dirigenziali si applichino procedure trasparenti.
Argomenta la deliberazione che “estendere questa previsione al personale dirigenziale
significherebbe di fatto svilire la portata della disciplina dell’articolo 19 del d.lgs. n.
165/2001, laddove prevede che la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati, non può essere inferiore a 3 anni né eccedere il termine di 5 anni. Ove
si ritenere di estendere la previsione dell’articolo 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001
al personale dirigenziale, ciò comporterebbe la previsione di un automatico rinnovo
almeno biennale, contrastante con l’intera disciplina degli incarichi dirigenziali.. Del resto,
anche in chiave sistematica, l’articolo 35 prevede la disciplina del reclutamento del
personale che, per il personale dirigenziale, è espressamente prevista dagli articoli 28, 28
bis e 29 del d.lgs. n. 165/2001”.
La ultima considerazione è la seguente: “la necessità dell’espletamento di procedure
trasparenti permane quale regola generale, non solo in caso di primo conferimento, ma
anche in caso di un eventuale incarico successivo, fermo restando la possibilità di
derogare al criterio della concorsualità, esclusivamente in via eccezionale e solo in
presenza di peculiari e motivate esigenze. Tali motivazioni devono essere esplicitate nel
provvedimento adottato dall’Amministrazione, non potendo, peraltro, le stesse limitarsi ad
un generico riferimento di garanzia della continuità amministrativa e di buon andamento
delle attività. Diversamente, verrebbero pregiudicati i fondamentali principi di trasparenza
nelle procedure di assegnazione, di rotazione degli incarichi, nonché di ragionevole durata
degli stessi”.