IL TETTO MASSIMO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN PART TIME
Per l’Aran il tetto massimo dei dipendenti che possono essere in part time deve essere calcolato, sulla base delle previsioni del CCNL 14.9.2000, con riferimento alle dotazioni organiche delle singole categorie, senza che vi sia la necessità di operare nessuna distinzione tra le posizioni giuridiche 1 e 3 nelle categorie B e D. Tale contratto, all’articolo 4 comma 2, fissa il tetto del 25% delle singole categorie come soglia massima dei dipendenti che possono essere inquadrati come part time.
Ci viene detto da parere che “la norma contrattuale, ai fini dell’applicazione della percentuale prevista, fa riferimento alla dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, senza alcuna ulteriore e specifica indicazione nel senso di dover tenere conto, relativamente alle categorie B e D, anche dell’esistenza all’interno delle stesse di due diversi livelli tabellari di accesso”. Da qui la indicazione che non è possibile operare tale distinzione ai fini della determinazione del numero massimo di dipendenti che possono essere collocati in part time per ogni categoria.